Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 aprile 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 aprile 2004 |
Commentario • 1
- 1. Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionaliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2007 · 0.71380395
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Pavia, sentenza 01/04/2021, n. 455Provvedimento: N. R.G. 4214/2020 TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA III Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE CON CONTESTUALE DECISIONE Oggi 1 aprile 2021, alle ore $$ora_udienza_fissata$$ , innanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi: Per il Parte_1 e il Sindaco p.t., l'avv. Alessia BONASIO, per delega e in sostituzione dell'avv. Brambilla; Per la Controparte_1 , l'avv. Silvia TOGNELLA dell'Avvocatura provinciale. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Le parti si riportano alle rispettive memorie conclusionali autorizzate, già telematicamente depositate per l'odierna udienza, chiedendone l'integrale …Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- responsabilità amministrativa·
- art. 133 D.lgs. 152/2006·
- causa di esclusione della responsabilità·
- gestione impianti di depurazione·
- tutela ambientale·
- potestà sanzionatoria·
- elemento soggettivo·
- legittimazione passiva·
- responsabilità del sindaco
Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.
- Art. 3. Competenze regionali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell' articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.