--------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 10) che le disposizioni dell'" articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui all' articolo 91 del codice di procedura civile , liquida l' ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza". --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , come modificato dall' art. 17, comma 30-quinquies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 10) che le disposizioni dell'" articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui all' articolo 91 del codice di procedura civile , non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l' ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza". --------------- AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 novembre - 9 dicembre 2020, n. 267 (in G.U. 1ª s.s. 16/12/2020, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 , nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa".