a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;
b) negli altri comuni capoluogo di provincia;
c) nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;
d) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c).
2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.
2-bis. E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 .
Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.
2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2- bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nei comuni indicati all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 , e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Nei comuni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 , e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella misura minima del 70 per cento".