2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto e dall' articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e' assicurata nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall' articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.
((2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50 .