Modalita' di accoglienza
1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che si esprime entro trenta giorni. Sono altresi' erogati, anche con modalita' di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, ((l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale)) , secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all' eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.
Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , e successive modificazioni.
3. E' assicurata la facolta' di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonche' con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.
5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.