Articolo 22 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
Articolo 19 bisArticolo 22 bis
Versione
30 settembre 2015
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Versione
4 dicembre 2018
Art. 22. Lavoro e formazione professionale 1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attivita' lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)) .
Entrata in vigore il 4 dicembre 2018
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