ARTICOLO 12 - ESENZIONE DA DAZI DOGANALI ED ALTRI DIRITTI
(1) Gli aeromobili impiegati su servizi aerei Internazionali dai vettori aerei designati di una Parte Contraente, nonche' le relative dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi I motori, le forniture di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibo, bevande e tabacco) a bordo di tale aeromobile sono esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di dazio doganale, diritto di ispezione ed altri oneri fiscali al momento dell'ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tale dotazione ordinaria e tali altri beni rimangano a bordo dell'aeromobile.
(2) Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi dazi, diritti ed oneri, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai servizi erogati per:
a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate introdotte nel territorio di una Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e finalizzati all'uso esclusivo degli aeromobili di detto vettore aereo;
b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio inclusi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate caricati a bordo nel territorio di ciascuna Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati di una Parte Contraente nell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle competenti Autorita' di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso e consumo esclusivo durante il volo.
(3) I materiali oggetto delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali di cui ai precedenti commi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati ove non utilizzati, a meno che non venga garantito il loro trasferimento ad altro vettore aereo internazionale o non ne venga consentita l'importazione permanente, secondo le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.
(4) Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali summenzionati utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocita' e possono essere soggette al rispetto delle specifiche formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
(5) Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica Italiana di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica delle Filippine che operi tra un punto del territorio italiano e un altro punto nel territorio italiano o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea.
(6) Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica delle Filippine di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica Italiana che operi tra un punto nel territorio delle Filippine e un altro punto nel territorio della Repubblica delle Filippine o nel territorio di un altro Stato Membro dell'ASEAN, nel caso in cui lo Stato Membro di tale organizzazione regionale abbia sottoscritto un accordo in materia di sulla imposizione di oneri sulla fornitura di carburante.
(1) Gli aeromobili impiegati su servizi aerei Internazionali dai vettori aerei designati di una Parte Contraente, nonche' le relative dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi I motori, le forniture di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibo, bevande e tabacco) a bordo di tale aeromobile sono esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di dazio doganale, diritto di ispezione ed altri oneri fiscali al momento dell'ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tale dotazione ordinaria e tali altri beni rimangano a bordo dell'aeromobile.
(2) Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi dazi, diritti ed oneri, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai servizi erogati per:
a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate introdotte nel territorio di una Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e finalizzati all'uso esclusivo degli aeromobili di detto vettore aereo;
b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio inclusi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate caricati a bordo nel territorio di ciascuna Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati di una Parte Contraente nell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle competenti Autorita' di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso e consumo esclusivo durante il volo.
(3) I materiali oggetto delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali di cui ai precedenti commi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati ove non utilizzati, a meno che non venga garantito il loro trasferimento ad altro vettore aereo internazionale o non ne venga consentita l'importazione permanente, secondo le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.
(4) Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali summenzionati utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocita' e possono essere soggette al rispetto delle specifiche formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
(5) Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica Italiana di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica delle Filippine che operi tra un punto del territorio italiano e un altro punto nel territorio italiano o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea.
(6) Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica delle Filippine di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica Italiana che operi tra un punto nel territorio delle Filippine e un altro punto nel territorio della Repubblica delle Filippine o nel territorio di un altro Stato Membro dell'ASEAN, nel caso in cui lo Stato Membro di tale organizzazione regionale abbia sottoscritto un accordo in materia di sulla imposizione di oneri sulla fornitura di carburante.