Art. 1. 1. L' articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Compenso per vacazione). - 1. Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede.
2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.
3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 27 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232 , era il seguente:
"Art. 27. - Al professionista spetta un onorario di L. 19.500 per ogni vacazione di un'ora, con massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e di dieci vacazioni per lavori fuori sede.
Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti del 50%.
Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".
"Art. 27 (Compenso per vacazione). - 1. Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede.
2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.
3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 27 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232 , era il seguente:
"Art. 27. - Al professionista spetta un onorario di L. 19.500 per ogni vacazione di un'ora, con massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e di dieci vacazioni per lavori fuori sede.
Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti del 50%.
Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".