Art. 2. 1. L' art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Onorario integrativo). - 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
a) L. 55.000 per il professionista;
b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto".
Nota all' art. 2 :
- L' art. 29 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232 , era il seguente:
"Art. 29. - Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
L. 9.000 per il professionista;
L. 6.000 per il collaboratore di concetto".
"Art. 29 (Onorario integrativo). - 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
a) L. 55.000 per il professionista;
b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto".
Nota all' art. 2 :
- L' art. 29 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232 , era il seguente:
"Art. 29. - Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
L. 9.000 per il professionista;
L. 6.000 per il collaboratore di concetto".