Art. 1. 1. I centri di cui agli articoli 4 , 5 , 6 , 7 e 8 della legge 14 luglio 1967, n. 592 , nello svolgimento delle operazioni di selezione dei donatori oltre quanto previsto dal capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256 , devono preliminarmente escludere, sulla base dell'indagine anamnestica, che i donatori appartengano alle categorie a rischio di cui alla tabella 1.
2. E' fatto obbligo agli stessi centri di invitare, con idonee modalita', i potenziali donatori ad astenersi da donazioni di sangue qualora appartengano alle categorie a rischio.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- La legge n. 833/1978 e' quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
- Il comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 443/1987 dispone: "Le unita' sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unita' di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unita' risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unita' di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanita' vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalita' per l'esecuzione del predetto test".
Nota all' art. 1:
I centri previsti dagli articoli 4 , 5 , 6 , 7 e 8 della legge n. 592/1967 sono:
i "centri di raccolta, fissi e mobili", i quali provvedono alle operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale ed al suo immediato trasferimento ai centri trasfusionali ed ai centri di produzione di emoderivati;
i "centri trasfusionali", che provvedono alle operazioni di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonche' alla eventuale preparazione di emoderivati con esclusione del plasma e dei suoi derivati;
i "centri di produzione degli emoderivati", i quali, oltre che alle attivita' demandate ai centri trasfusionali, provvedono alla preparazione e alla distribuzione dei derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso profilattico terapeutico e diagnostico;
il "Centro nazionale per la trasfusione del sangue" la cui organizzazione e funzionamento sono affidati alla Croce rossa italiana.
2. E' fatto obbligo agli stessi centri di invitare, con idonee modalita', i potenziali donatori ad astenersi da donazioni di sangue qualora appartengano alle categorie a rischio.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- La legge n. 833/1978 e' quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
- Il comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 443/1987 dispone: "Le unita' sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unita' di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unita' risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unita' di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanita' vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalita' per l'esecuzione del predetto test".
Nota all' art. 1:
I centri previsti dagli articoli 4 , 5 , 6 , 7 e 8 della legge n. 592/1967 sono:
i "centri di raccolta, fissi e mobili", i quali provvedono alle operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale ed al suo immediato trasferimento ai centri trasfusionali ed ai centri di produzione di emoderivati;
i "centri trasfusionali", che provvedono alle operazioni di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonche' alla eventuale preparazione di emoderivati con esclusione del plasma e dei suoi derivati;
i "centri di produzione degli emoderivati", i quali, oltre che alle attivita' demandate ai centri trasfusionali, provvedono alla preparazione e alla distribuzione dei derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso profilattico terapeutico e diagnostico;
il "Centro nazionale per la trasfusione del sangue" la cui organizzazione e funzionamento sono affidati alla Croce rossa italiana.