Art. 42.
( Art. 34 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Il Catasto sara' conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 650))