Articolo 42 - Testo unico delle leggi sul nuovo catasto
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Versione
22 gennaio 1932
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Versione
1 gennaio 1973

Art. 42.


( Art. 34 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).

Il Catasto sara' conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 650))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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