Articolo 2 - Testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 1Articolo 3
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22 gennaio 1932

Art. 2.


( Art. 2 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 e 2 legge 11 giugno 1922, n. 778 ).

La misura avra' per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprieta' e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.
La particella catastale da rilevarsi distintamente e' costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualita' o classe, o abbiano la stessa destinazione.
Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.
Su richiesta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno inscritte nei registri catastali, con apposita annotazione, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili dichiarati soggetti a speciale protezione, a mente della legge 11 giugno 1922, n. 778 , perche' presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1932
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