Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 aprile 2014 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 ottobre 2022 |
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- 1. Dott. Danilo SorrentinoDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
- 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 2232 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 26/01/2022), n.2332 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19178-2017 proposto da: STUDIO LEGALE O. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, E O.V., rappresentati e difesi dall'Avvocato ROSA FERRERI, per procura in calce al ricorso; – ricorrenti – contro M.N., e M.F., in proprio e quali eredi di Ma.Vi., rappresentati e difesi dall'Avvocato …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 38641 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 06/12/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 06/12/2021), n.38641 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 3021 – 2017 R.G. proposto da: COMUNE di NAPOLI, – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Fabio Maria Ferrari, e dall'avvocato Alfredo Avella, ed elettivamente …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2024, n. 18625Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 18625 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 08/07/2024 complessità e la delicatezza della questione sottesa e l'elevatissimo valore economico della controversia. Il procuratore generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta. Le parti hanno presentato memorie. Ragioni della decisione I. – Il ricorso principale consta, come detto, di sei motivi. Coi primi quattro, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del principio della responsabilità dello Stato per il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto dell'Unione (artt. 43 e seg. CE, ora artt. 49 e seg. TFUE, artt. 49 e seg. …Leggi di più...
- portata·
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- eccezioni·
- responsabilità dello stato per violazione del diritto comunitario·
- rilevanza·
- preventiva pronuncia della cgue dichiarativa dell'inadempienza statale·
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- violazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ex artt. 49 e 56 tfue·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2025, n. 20805Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Numero registro generale 21428/2022 Numero sezionale 223/2025 Numero di raccolta generale 20805/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' Dott. MARGHERITA CASSANO - Prima Presidente - CIVILE Dott. MARIA ACIERNO - Presidente Sez.- Dott. LUCIA TRIA - Presidente Sez.- Dott. CHIARA GRAZIOSI Consigliere - Ud. 10/06/2023- CC R.G.N. 21428/2022 Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - Rep. Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - Dott. LUIGI ABETE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE TEDESCO - …Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- art. 5 DM 55/2014·
- disputatum vs decisum·
- liquidazione spese lite·
- valore causa indeterminabile·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 366 c.p.c.·
- art. 4 DM 55/2014·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 1367 c.c.·
- art. 1226 c.c.·
- art. 2056 c.c.·
- art. 10 c.p.c.·
- art. 14 c.p.c.·
- art. 376 c.p.c.
- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 04/05/2026, n. 16114Provvedimento: 16114-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG AN TA De CI NG PU CE IA RO ES D'NI LF DI BR LO SS SC LD CC ha pronunciato la seguente ta caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio ichiesta di parte mposto dalla legge -Presidente- Sent. n. sez. 21 UP - 27/11/2025 R.G.N. 41741/2024 - Relatore - SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, nei confronti di GJ JO, nato in [...], il [...] …Leggi di più...
- circostanza aggravante nesso teleologico art. 576 cod. pen.·
- art. 192 cod. proc. pen.·
- art. 530 cod. proc. pen.·
- principio di specialità art. 15 cod. pen.·
- detenzione e porto illegali arma clandestina·
- vizio motivazione art. 606 cod. proc. pen.·
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- art. 438 cod. proc. pen.·
- tentata rapina impropria·
- nullità sentenza art. 604 cod. proc. pen.·
- art. 618 cod. proc. pen.·
- concorso anomalo art. 116 cod. pen.·
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- art. 3 Cost.·
- circostanze attenuanti generiche art. 62-bis cod. pen.
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2024, n. 27284Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9929/2024 R.G. proposto da Avv. PALOMBI SONIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Arnulfo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Liegi, n. 49; – ricorrente – contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE – intimati – DISCIPLINARE AVVOCATI – Prescrizione- Esercizio di un diritto Civile Sent. Sez. U Num. 27284 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CATALDI MICHELE Data pubblicazione: 22/10/2024 2 avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 99/2024, depositata il 27/03/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza …Leggi di più...
- nemo tenetur se detegere·
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- art. 56 legge n. 247/2012·
- diritto al silenzio·
- illecito disciplinare·
- disciplina avvocati·
- falsificazione documenti·
- prescrizione azione disciplinare·
- procedimento disciplinare·
- sanzioni disciplinari
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/10/2024, n. 26603Provvedimento: Numero registro generale 26102/2020 Numero sezionale 267/2024 Numero di raccolta generale 26603/2024 Data pubblicazione 14/10/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano LA CO SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: specializzandi in dott.ssa Margherita Cassano - Presidente medicina - danno da tardiva attuazione di direttive dott. Giacomo Travaglino - Presidente di Sezione comunitarie - conseguimento di dott.ssa LU Tria - Presidente di Sezione specializzazione non prevista dalle direttive - diritto al dott. Alberto Giusti - Presidente di Sezione risarcimento del danno - dott. Scotti Umberto LU Cesare SE …Leggi di più...
- avvenuta frequenza tra il 1° gennaio 1983 e l’a.a. 1991/1992·
- medici specializzandi·
- diritto al risarcimento del danno·
- esclusione·
- mancato recepimento di direttive comunitarie·
- amministrazione pubblica·
- responsabilita' civile
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Articolo 1Art. 1. Ambito applicativo 1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):
"Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneita' professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettivita' della difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettivita' e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualita' ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive."
"Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso
1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4ter. (Omissis).".
- Articolo 2Art. 2. Compensi e spese 1. Il compenso dell'avvocato e' proporzionato all'importanza dell'opera.
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie ((...)) nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.