Art. 13. Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali 1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , in materia di valutazione d'incidenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito il seguente:
«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all' articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 .»;
b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee;
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento ((o nelle zone di accelerazione)) ;»;
c) all'allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti:
«c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all' articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 ;
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici ((, anche artificiali)) , compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»;
2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente:
«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore ((a 500)) kW e con profondita' superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore ((a 250)) metri dal piano di campagna, se verticali;»;
d) all'allegato IV, numero 2):
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all' articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui all' articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 , incluse le relative attivita' minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ((o nelle zone di accelerazione)) ;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».
Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , in materia di valutazione d'incidenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito il seguente:
«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all' articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 .»;
b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee;
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento ((o nelle zone di accelerazione)) ;»;
c) all'allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti:
«c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all' articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 ;
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici ((, anche artificiali)) , compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»;
2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente:
«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore ((a 500)) kW e con profondita' superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore ((a 250)) metri dal piano di campagna, se verticali;»;
d) all'allegato IV, numero 2):
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all' articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui all' articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 , incluse le relative attivita' minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ((o nelle zone di accelerazione)) ;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».