Articolo 23 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 21Articolo 30
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29 luglio 2001
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5 settembre 2005
Art. 23-bis. ((1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20-bis, 20-ter e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullita' rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullita' puo' essere proposta solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito l'uso della lingua omesso.))
Entrata in vigore il 5 settembre 2005
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