Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione ;
Visto l' art. 5 della legge 27 marzo 1952, n. 208 , che delega a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla pubblicazione della legge medesima, alla fusione dell'istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , con l'Istituto postelegrafonici; al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perche' esso raggiunga nelle forme piu' adeguate e spedite le proprie finalita'; nonche' alla determinazione della quota del suo patrimonio spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , con il quale fra l'altro e' stato provveduto alla detta fusione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art 1.
L'Istituto postelegrafonici di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, ed all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e' ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed ha sede in Roma.
Visti gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione ;
Visto l' art. 5 della legge 27 marzo 1952, n. 208 , che delega a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla pubblicazione della legge medesima, alla fusione dell'istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , con l'Istituto postelegrafonici; al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perche' esso raggiunga nelle forme piu' adeguate e spedite le proprie finalita'; nonche' alla determinazione della quota del suo patrimonio spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , con il quale fra l'altro e' stato provveduto alla detta fusione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art 1.
L'Istituto postelegrafonici di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, ed all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e' ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed ha sede in Roma.