Articolo 24 - Convenzione della Legge 7 gennaio 1992, n. 20
Articolo 23Articolo 25
Versione
24 gennaio 1992
Articolo 24
DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
La doppia imposizione e' eliminata nella seguente maniera:
Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 2. Per quanto concerne la Francia:
a) Gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono parimenti imponibili in Francia allorche' sono ricevuti da un residente della Francia. L'imposta italiana non e' deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito di imposta e' pari:
- con riferimento ai redditi previsti agli articoli 10, 11, 12, 16, 17 e al paragrafo 8 del protocollo annesso alla Convenzione, all'ammontare dell'imposta pagata in Italia conformemente alle disposizioni di detti articoli. Esso non puo' tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi;
- per tutti gli altri redditi, all'ammontare della relativa imposta francese. Questa disposizione e' parimenti applicabile alle remunerazioni di cui agli articoli 9, 13 paragrafo 3, e 19.
b) I residenti della Francia che possiedono elementi di patrimonio imponibile in Italia conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 23 e del paragrafo 11 a) e b) del protocollo annesso alla Convenzione sono anche imponibili in Francia per detti elementi di patrimonio. L'imposta francese e' calcolata deducendo un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
Detto credito non puo' tuttavia eccedere l'imposta francese afferente gli elementi del patrimonio imponibile in Italia.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992
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