Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33
Versione
30 marzo 2002
Art. 1. 1. Le funzioni statali in materia di giochi di abilita', concorsi pronostici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate, attribuite all'Agenzia delle entrate, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , recante "Disciplina delle attivita' di gioco", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1948.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 recante "Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498 , sulla disciplina delle attivita' di gioco" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 31 luglio 1951.
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1951 , e' stato modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806 "Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , recante norme regolamentari per applicazione ed esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , sulla disciplina delle attivita' di giuoco" che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 1962.16
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115 "Regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2000.
- Il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , recante "Riforma delle leggi sul lotto pubblico", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 30 dicembre 1938.
- La legge 2 agosto 1982, n. 528 , recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 13 agosto 1982.
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85 "Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528 , sull'ordinamento del gioco del lotto":
"Art. 6 (Disposizioni relative alle concessioni del gioco del lotto). - 1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni.
2. All' art. 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , e' aggiunto il seguente comma: "In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'art. 12 della presente legge".
3. Sono fatte salve le condizioni piu' favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore".
- I decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 , e 16 settembre 1996, n. 560 , recanti "Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85 , sull'ordinamento del gioco del lotto" e "Regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidata in concessione", sono pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 250 del 25 ottobre 1990 e n. 254 del 29 ottobre 1996.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 , recante "Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarieta' nazionale , "Lotteria di Merano e "Italia ", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1949.
- La legge 26 marzo 1990, n. 62 recante "Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255 ", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990.
- Il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 , recante "Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991.
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2001, n. 29 "Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell' articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.
- Il decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 "Controllo centralizzato del gioco Bingo", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000.
- Si trascrive il testo dell' art. 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ":
"Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.
2. L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali gia' di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.".
- L' art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999 ha riformato l'organizzazione del Governo; rispetto al Ministero delle finanze ha cosi' disposto:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze,
(omissis);
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministero delle finanze,
(omissis)".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 recante: "Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ":
"Art. 1 (Operativita' e adempimenti delle agenzie fiscali). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le agenzie fiscali, previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all'art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 , nonche' a deliberare gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa operativita'".
- Si trascrive il testo dell' art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 383 , recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia":
"Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
(omissis)".
- Si trascrive il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Entrata in vigore il 30 marzo 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente