Art. 15. Indennita' di abbattimento (( 1. Ai proprietari o ai detentori dei bovini o bufalini infetti per i quali la competente autorita' sanitaria abbia disposto l'abbattimento obbligatorio, e' corrisposta l'indennita' prevista dall' articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 , con le stesse modalita' e procedure adottate per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina.
2. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al piu' presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 4, del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unita' sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo.
3. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanita' e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente, puo' disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione da' comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'.
4. Le indennita' per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennita', sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda ))
2. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al piu' presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 4, del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unita' sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo.
3. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanita' e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente, puo' disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione da' comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'.
4. Le indennita' per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennita', sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda ))