Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 agosto 1974 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2017 |
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- 1. Art. 226 - Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionalehttps://www.filodiritto.com/
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. 2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8. 3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 14/04/2025, n. 645Provvedimento: Pubblicato il 14/04/2025 N. 00645/2025 REG.PROV.COLL. N. 01700/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sicurezza e Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0C2C2DE55, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Enzo Perrettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Città Metropolitana di TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
- accesso agli atti·
- verifica requisiti·
- giudizio di anomalia·
- aggiudicazione definitiva·
- proroga tecnica·
- ricorso incidentale·
- CAM (Criteri Ambientali Minimi)·
- principio di rotazione·
- art. 90 D.lgs. 36/2023·
- esecuzione anticipata
Versioni del testo
- Istituzione dell'albo nazionale : Degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- Art. 1. Istituzione dell'albo
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.
L'iscrizione nell'albo e condizione necessaria per lo esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici. - Art. 2. Costituzione dei comitati
Sono costituiti:
a) presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;
b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per l'albo;
c) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e, per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione gia' sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.
Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.