Articolo 21 del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247
Articolo 20Articolo 22
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22 gennaio 2011
Art. 21. Costi della formazione 1. La contrattazione collettiva individua tramite appositi accordi integrativi, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure affinche' gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui, nell'arco temporale stabilito nell'accordo stesso necessario per ammortizzare l'investimento formativo, ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) questi decida di lasciare volontariamente l'impresa o il gestore che ha sostenuto gli oneri della formazione;
b) questi venga utilizzato con la funzione di macchinista da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.
2. Le suddette misure devono essere ispirate ad un principio di proporzionalita' rispetto al tempo rimanente all'ammortamento dell'investimento formativo.
3. Non sono oggetto di valutazione i corsi di aggiornamento della formazione gia' erogata.
4. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al comma 1 entro il termine indicato e fino alla data di sottoscrizione, le misure di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2011
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