Articolo 18 del Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131
Articolo 17
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17 settembre 2024
Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 17 settembre 2024
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