Art. 9. Tirocinio ((dei magistrati ordinari)) e ammissibilita' all'esame
per l'esercizio della professione di avvocato
(( 1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 . 2. ((Il completamento del periodo di tirocinio)) e' valido, come pratica forense, agli effetti dell' ((ammissione)) all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.
per l'esercizio della professione di avvocato
(( 1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 . 2. ((Il completamento del periodo di tirocinio)) e' valido, come pratica forense, agli effetti dell' ((ammissione)) all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.