Articolo 9 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Articolo 8Articolo 9 bis
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14 maggio 2006
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31 luglio 2007
Art. 9. Tirocinio ((dei magistrati ordinari)) e ammissibilita' all'esame
per l'esercizio della professione di avvocato

(( 1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 . 2. ((Il completamento del periodo di tirocinio)) e' valido, come pratica forense, agli effetti dell' ((ammissione)) all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.
Entrata in vigore il 31 luglio 2007
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