Articolo 8 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Articolo 7Articolo 9
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14 maggio 2006
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31 luglio 2007
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30 ottobre 2016
Art. 8. Nomina a magistrato ordinario 1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso ((e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis)) . ((10))
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 .
3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
((3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.)) ((10)) ---------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168 , convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che le presenti modifiche si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
Entrata in vigore il 30 ottobre 2016
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