Articolo 11 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Articolo 7 terArticolo 7 quinquies
Versione
27 marzo 2003
>
Versione
29 settembre 2020
Art. 11. (( (Verifica in loco e procedure di ammissione). )) (( 1. Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacita' di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.
2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformita' di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco effettuata secondo le modalita' previste al comma 5.
3. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorita' territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorita' territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.
I campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo.
5. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto:
a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di identificazione di cui all' articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico e verifica la conformita' delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all' articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , ai criteri di ammissibilita' previsti dal presente decreto;
c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalita' previste dall' articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso;
d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
e) comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. ))
Entrata in vigore il 29 settembre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente