Articolo 33 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 32Articolo 34
Versione
31 maggio 1950
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Versione
5 giugno 1968
Art. 33.





Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli articoli 4 , 14 , 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.
((L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti))
Entrata in vigore il 5 giugno 1968
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