Art. 33.
Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli articoli 4 , 14 , 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.
((L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti))
Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli articoli 4 , 14 , 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.
((L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti))