Articolo 40 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 39Articolo 41
Versione
31 maggio 1950
Art. 40.


Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che e' una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto e' stabilito dal successivo art. 43;
4) la radiazione dall'Albo.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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