Articolo 42 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 41Articolo 43
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31 maggio 1950
Art. 42.


La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli articoli 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:
a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell' art. 222, secondo comma, del Codice penale ;
c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall' art. 215 del Codice penale , comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).
La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, e' dichiarata dal Consiglio.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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