Articolo 66 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 65Articolo 67
Versione
31 maggio 1950
Art. 66.


La decisione e' pronunciata in nome del Popolo italiano e deve contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorita' che ha proposto l'impugnazione;
2) l'oggetto del ricorso;
3) una succinta, esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4) il dispositivo;
5) la data e il luogo in cui la decisione e' pronunciata.
La decisione e' sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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