Articolo 45 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 44Articolo 46
Versione
31 maggio 1950
Art. 45.


Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato.
L'incolpato deve comparire personalmente.
Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento.
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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