Articolo 68 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 67Articolo 69
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31 maggio 1950
Art. 68.


La decisione della Commissione centrale e' notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine e' comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale.
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione puo' essere proposto, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dal l'interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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