Articolo 4 ter del Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51
Articolo 4 bisArticolo 4 quater
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6 luglio 2023
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29 febbraio 2024
Art. 4-ter. (Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53) 1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53 , introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , e' sospesa ((fino al 31 dicembre 2024)) . Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non e' possibile o non ha esito positivo, essa e' eseguita con le modalita' ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui e' generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2024
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