Art. 9.
«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
1. All' articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92 , le parole: « entro il termine di venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di trenta anni ».
«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
1. All' articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92 , le parole: « entro il termine di venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di trenta anni ».