Articolo 9 del Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51
Articolo 4 terArticolo 4 quinquies
Versione
11 maggio 2023
Art. 9.

«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
1. All' articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92 , le parole: « entro il termine di venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di trenta anni ».
Entrata in vigore il 11 maggio 2023
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