Articolo 18 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
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31 maggio 2017
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 18. Abrogazioni e coordinamenti 1. A decorrere dal ((1° settembre 2019)) sono abrogati:
a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 .
2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 , come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 , introdotto dal presente decreto.
3. All' articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n. 104 del 2013 , sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162 . Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 162 del 2016 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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