Art. 23. (( (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza prodotti fitosanitari). )) (( 1. Gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformita' a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.500 euro. ))
Versione
11 giugno 1995
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Versione
21 maggio 2014
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- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 2838Provvedimento: […] L'appellante assume che si sarebbe dovuto applicare l'art. 2, quarto comma, c.p. tenuto conto della successione dell'art. 5 del D.Lgs. 69/2014 all'art. 23 del D.Lgs n. 194/1995 […] smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro) non ha affatto sostituito la previsione dell'art.23 del d.lgs n.194/1995 (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza prodotti fitosanitari 1. […]Leggi di più...
- art. 5 D.Lgs. n. 69/2014·
- art. 23 D.Lgs. n. 194/1995·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 13 DPR n. 115/02·
- retroattività lex mitior·
- spese di lite·
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- D.M. 55/2014·
- principio di legalità
- 2. Trib. Bari, sentenza 12/11/2021, n. 4123Provvedimento: […] 1.000,00) previsto dall'art.23 del Decreto legislativo n. 194/1995, come sostituito dall'articolo […]Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
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- art. 13 legge n. 689/1981·
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- 3. Trib. Pavia, sentenza 05/02/2024, n. 244Provvedimento: […] “3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro”.Leggi di più...
- esiguità condotta·
- attenuante art. 3 D.Lgs. 69/2014·
- attenuante art. 6 D.Lgs. 150/2011·
- revoca ordinanza·
- riduzione sanzione·
- art. 429 c.p.c.·
- compensazione spese giudizio·
- annullamento ordinanza
- 4. Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 4773Provvedimento: […] “3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro”.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- principio di autoresponsabilità·
- art. 429 c.p.c.·
- violazione Regolamento CE n. 1107/2009·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- tenuità del fatto·
- art. 6 D. Lgs. n. 150/2011·
- art. 127 ter c.p.c.·
- onere della prova·
- sovradosaggio fitosanitari
- 5. Trib. Vicenza, sentenza 14/03/2024, n. 588Provvedimento: N. R.G. 3041/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c., dandone lettura in aula alle ore 15,00, la seguente SENTENZA nel giudizio civile di II grado iscritto al n. R.G. 3041/2022 promosso da: (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BIOCCA GAETANO ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, via Stazio n. 22 ARRELLANTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE LAURETIS Controparte_1 P.IVA_2 ERICA e dell'Avv. DI …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- art. 23 D.Lgs. n. 194/1995·
- querela di falso·
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- analisi di revisione·
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- prodotti fitosanitari·
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- DM 23 luglio 2003