Articolo 4 del Decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92
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24 giugno 2021
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8 agosto 2021
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021 ".
Entrata in vigore il 8 agosto 2021
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