Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
Articolo 2
Versione
24 ottobre 1997
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Versione
14 giugno 2003
Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonche' delle particolarita' regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
(( 4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento. ))
Entrata in vigore il 14 giugno 2003
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