Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
Articolo 11Articolo 13
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15 giugno 1990
Art. 12. Servizi esterni 1. Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , nella misura stabilita dall' art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , e' triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non e' cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1› luglio 1990.
2. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 e' quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua e Ferragosto.
Note all'art. 12:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 135/1975 e' riportato nelle note all'art. 11.
- Il testo del comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 150/1987 e' riportato in nota all'art. 11.
Entrata in vigore il 15 giugno 1990
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