Articolo 6 del Decreto 19 febbraio 1991, n. 63
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 marzo 1991
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Versione
29 maggio 1992
Art. 6. Importo dell'aiuto 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, e' concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.
2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro e' cosi' determinato:
Aziende della pianura padano-veneta . . . . . . . . . . . . 600 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui
all' art. 3, comma 5, della direttiva CEE n. 75/268 ) . . . 440 ECU
Aziende di collina non svantaggiata . . . . . . . . . . . . 400 ECU Aziende di montagna e di collina svantaggiata ( art. 3,
paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268 ) . . . . . 380 ECU
3. L'aiuto e' ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 4.
4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilita' di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88, tenendo conto del reddito derivante da tali impieghi. (( 5. Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria ))
Entrata in vigore il 29 maggio 1992
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