Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 luglio 1956
Art. 6.
Le opere sceniche e quelle temporanee per la ripresa, qualunque sia il sistema adottato per la loro costruzione, devono offrire necessaria resistenza in relazione al peso proprio, ai sovraccarichi dei materiali e delle persone ed alla massima presumibile azione del vento e degli altri agenti atmosferici.
Entrata in vigore il 1 luglio 1956
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