Articolo 3 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 febbraio 1992
Art. 3. Disposizioni in materia di previdenza obbligatoria 1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell' art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, puo' richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti.
2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore e' tenuto a fornire all'istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a norma dell' art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1992
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