Articolo 8 del Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78
Articolo 7Articolo 9
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16 giugno 2012
Art. 8. Obblighi dei proprietari 1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE , compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l'importatore o il distributore e l'autorita' di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.
2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE .
3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attivita' del tempo libero o sportive.
Note all'art. 8:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE , si veda nelle note all'articolo 2.
Entrata in vigore il 16 giugno 2012
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