Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 dicembre 1949 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 1949 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Ai laureati e diplomati nelle sessioni di esami dell'anno accademico 1948-49 sono estese le disposizioni emanate con legge 28 marzo 1949, n. 131 , in materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale. - Articolo 2Art. 2.
Per l'anno accademico 1949-50 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 7 aprile 1949, n. 222 , concernente tasse e contributi a favore delle Universita' e degli Istituti superiori.