Articolo 4 del Decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 novembre 1987
>
Versione
30 dicembre 1987
Art. 4. 1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma, punto 7), dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale, di cui alla disposizione del primo comma del medesimo articolo 48, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unita' sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una nel nord ed una nel sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato (( con modalita' diverse, escluso il metodo del pagamento a notula )) .
2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 1988, disciplinano con propria legge le modalita' per la gestione unitaria, a livello regionale o provinciale, dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all' articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unita' sanitarie locali sulle spese farmaceutiche, e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unita' sanitarie locali medesime.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente