Articolo 177 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 176Articolo 178
Versione
17 agosto 1989
Art. 177. Sospensione dei rimborsi
1 - Dell'atto di opposizione, di sequestro o di pignoramento del credito dei libretti, notificato all'ufficio di emissione del libretto, nei casi ammessi dall'articolo 157 del codice postale, l'ufficio stesso deve prendere annotazione sul relativo conto; dell'atto notificato ad un ufficio diverso, quest'ultimo deve informare nel piu' breve tempo possibile l'ufficio di emissione che provvede ad apporre l'annotazione suddetta
2 - Nel caso di opposizione effettuata con lettera di diffida consegnata dall'opponente ad un ufficio diverso da quello di emissione del libretto, l'interessato puo' chiedere che la comunicazione dell'inibizione al rimborso sia fatta a quest'ultimo ufficio per telegrafo, a sue spese.
3 - L'ufficio, cui sia stato notificato l'atto, deve conservare copia di esso, trasmettendo l'originale agli organi dell'Amministrazione.
Ove si tratti di sequestro, pignoramento od opposizione riguardante depositi giudiziari, un'altra copia dell'atto deve essere inviata alla cancelleria competente.
4 - In conseguenza dell'annotazione di cui al comma 1, rimane sospeso qualsiasi rimborso sul libretto fino a che non vengano impartite disposizioni dall'Amministrazione.
Nota all'art. 177:
Per il testo dell'art, 157 del codice postale si veda la nota all'art. 23.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
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