Articolo 184 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 183Articolo 185
Versione
17 agosto 1989
Art. 184. Domanda di rimborso
1 - Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o piu' persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione.
2 -Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perche' legalmente incapaci o perche' residenti altrove e non rappresentati da un procuratore.
3 - I richiedenti debbono allegare alla domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'articolo 16.Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perche' smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 166.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
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