Articolo 2 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 dicembre 1960
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Versione
2 marzo 1986
Art. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, n. 45))
Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese
che abbiano personalita' giuridica.
Entrata in vigore il 2 marzo 1986
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