Articolo 1 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142
Articolo 2
Versione
27 maggio 1998
Art. 1. Finalita' 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attivita' dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non piu' di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non piu' di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con piu' di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione ed ordinamento della scuola media statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1963.
Entrata in vigore il 27 maggio 1998
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