Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980 ed il 3 aprile 1981:
accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con tre protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;
accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con allegato, atto finale, dichiarazioni e scambio di note;
scambio di note recante modifica all'allegato A dell'accordo fra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.