ARTICOLO 24
Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e n. 2.
Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e n. 2.